Art. 2.

      1. Dopo l'articolo 4-bis della legge 22 maggio 1978, n. 194, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 4-ter. - 1. I bambini che nascono a seguito di rinuncia alla interruzione della gravidanza possono essere adottati o dati in affidamento, con procedura di urgenza, con il consenso dei genitori, entro sei mesi dalla nascita».